Paterna, “La Regione Lazio sospenda la procedura della discarica di Arlena”

LA REGIONE LAZIO SOSPENDA LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLA DISCARICA DI
ARLENA, PRIMA CHE UNA SENTENZA DEL TAR LA CONDANNI COME IN CASI SIMILI
“In queste ore ho sollecitato gli uffici regionali dell’assessorato ambiente a rivedere la propria posizione in merito alle procedure di autorizzazione della “discarica” di Arlena di Castro.
Questo perché, dopo l’incontro convocato con i sindaci del territorio e l’ufficio regionale;
successivamente alle proteste dei cittadini e conseguentemente alla diffida della provincia di Viterbo ad agire in autotutela, è bene che la procedura venga sospesa e si facciano le opportune valutazioni.
Tutto ciò anche alla luce della recentissima sentenza del TAR Lazio (Sez. V 30 giugno 2023, n. 10954) che ha obbligato gli uffici regionali ad annullare la conferenza dei servizi sul progetto per realizzazione di un impianto per allevamento ittico nel Comune di Civitavecchia.
Impianto autorizzato senza invitare alla conferenza dei servizi il comune limitrofo di Tarquinia.
Una sentenza quindi che ha visto bocciare la procedura individuata dagli uffici regionali, di convocare una conferenza dei servizi senza far partecipare i comuni limitrofi che a questo punto, come recita la sentenza del TAR perderebbero la possibilità di “ azzerare o limitare le potenzialità dannose sottese all’impianto oggetto della procedura”.
Da oggi quindi esiste un precedente amministrativo chiaro: è illegittimo, per i possibili effetti ambientali dannosi, non invitare alla conferenza dei servizi i comuni limitrofi all’impianto in discussione.
Esattamente il caso in questione, dove l’impianto di Arlena di Castro con discarica a servizio, rischia di essere attiva per almeno 25 anni sul territorio, con un carico viario e ambientale che grava esclusivamente sui comuni vicini.
Per questo sono a chiedere agli uffici di sospendere le procedure e valutare nella sua interezza gli effetti di questa sentenza, che se ripetuta di fronte al ricorso dei comuni limitrofi, rischierebbe di vanificare tutto il lavoro fatto finora, con grave danno alla salute di quei territori.
Sono certa, che anche in questo caso, preverrà il senso di responsabilità e di ascolto che ha caratterizzato le decisioni della giunta Rocca sin dal suo insediamento.

Il Presidente della VIII commissione
Cons. Valentina Paterna

 

Si allegano stralci significativi della sentenza in oggetto. TAR Lazio (Sez. V 30 giugno 2023, n. 10954)

Viceversa, il ricorso riunito recante ruolo generale n. 3539 del 2020, proposto dal Comune di Tarquinia, deve essere accolto con riferimento al motivo di gravame involgente la mancata convocazione di quest’ultimo alla conferenza di servizi, in quanto ente potenzialmente interessato ex art. 27 bis del d.lgs. n.152/2006.
. L’area della concessione entro cui sarà realizzato l’impianto offshore risulta attigua al perimetro del Sito di Importanza Comunitaria “IT6000005 Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara e molto vicino,
in direzione N/NO al Sito di Importanza Comunitaria “IT6000004 – Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia” entrambe, come facilmente appurabile dalle relative schede, siti di interesse del comune di Tarquinia.

Concetto ben chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, N. 03491/2020 REG.RIC. Sent., 08-03-2011, n. 1445, laddove chiarisce che “la nozione di soggetto interessato sancita dal combinato disposto fin qui passato in rassegna vada ricostruita, sulla base del parametro prognostico della potenziale dannosità della realizzazione dell’intervento. A sostegno dell’assunto pone la considerazione, coerente con il principio comunitario di precauzione volto ad una tutela dei valori ambientali di tipo preventivo e cautelativo, che la ratio dell’apporto dei soggetti interessati è proprio incentrata sulla necessità di consentire agli stessi, sulla scorta degli strumenti prima delineati, di effettuare le valutazioni e formulare le proposte volte ad azzerare o limitare la potenzialità dannose sottese all’intervento oggetto della procedura. In ultima analisi, il concetto di impatto ambientale, costituendo un prius abilitante il soggetto interessato a partecipare alla procedura, va decifrato in base ad un parametro prognostico di potenzialità dannosa.”. Né può farsi applicazione analogica – come sostenuto dalla Regione Lazio – della disciplina di all’art 2 del decreto 14
febbraio 2013, n. 79, allorquando non vi è invero un vuoto normativo ma una previsione espressa, quale quella di cui all’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 (dovendo quindi ritenersi la prima normativa come deroga alla disciplina contenuta in quest’ultima). Infine, quanto all’invocata efficacia “sanante” ex art.21 octies della legge n. 241/1990, le considerazioni svolte dall’intestata Sezione con la sentenza Sezione 28 aprile 2023, n. 7279 sono la prova che una partecipazione piena e ampia alla conferenza di servizi avrebbe potuto determinare un esito diverso, non potendosi essere certi che gli altri enti si sarebbe espressi comunque in senso favorevole. 19. In ragione di quanto esposto il ricorso riunito n. 3539 del 2020 deve essere accolto perché fondato, con conseguente annullamento della determinazione n. G15338 dell’8 novembre 2019.

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