Violenza sulle donne, Erinna: “La sentenza della Cassazione dello scorso 22 luglio è sconcertante”

violenza sulle donne

Sentenze.

Questa sentenza è del 1946: “La moglie separata consensualmente dal marito ha diritto ad un vita più libera di quanto le sia consentito dalla convivenza coniugale, ma tale libertà non deve sconfinare in una condotta immorale e sconveniente che offenda il decoro ed il prestigio del marito e peggio, che intacchi il principio della fedeltà”.

Fino al 1975 – Il capofamiglia (pater familias) era l’uomo e aveva diritto di picchiare, per fini correttivi e di disciplina, chiunque si trovasse ad abitare presso il suo domicilio.

Fino al 1981 per il reato di adulterio la giustificazione giuridica del “delitto d’onore” consentiva agli uomini, che dicevano di essere stati traditi, di ammazzare la donna, era un atto di legittima difesa dell’onore.

1993 – Sentenza della Corte di Cassazione: un marito può obbligare la moglie ad avere rapporti sessuali se lo fa per passione o per convincerla a non chiedere la separazione.

Nonostante la lunga storia per arrivare alla legge n. 66 del 1996 che definirà lo stupro un reato contro la persona e non contro la morale, ancora ci sorprendono le sentenze…

Agosto 1997 – Se il capoufficio dimostra un “sentimento profondo e sincero” nei confronti della segretaria, non può essere accusato di molestie sessuali sul lavoro, anche se la invita a cena e tenta di baciarla.

Cassazione n. 1636 del 1998 –  la Corte annulla con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva affermato la colpevolezza dell’imputato di violenza carnale condannandolo a due anni e dieci mesi di reclusione. Motivazione: tenere conto del presunto dato di comune esperienza secondo cui è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans ad una persona senza la sua fattiva collaborazione, perché trattasi di un’operazione che è già difficoltosa per chi li indossa. … Se indossi i jeans non può esserci stupro…

Aprile 1999 – La Corte afferma che violentare una donna incinta al settimo mese non configura una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale. E in più si afferma che è anche possibile applicare al violentatore la diminuzione della pena minima per attenuanti generiche perché il caso può anche essere ritenuto tra quelli di “minore gravità”.

Solo nel 2001, con una legge, si è fatto riferimento esplicito all’allontanamento da casa del maltrattante.

2012  – La Corte di Cassazione ha deciso che durante una violenza di gruppo, uno sconto di pena deve essere concesso a chi “non abbia partecipato a indurre la vittima a soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si sia semplicemente limitato a consumare l’atto”.

Questa è del 2015 “Sembra un maschio”, è la motivazione con cui la Corte di Appello di Ancona ha assolto due ragazzi accusati di stupro di gruppo.

2017 – Il Tribunale di Torino ha assolto l’imputato perché la presunta vittima non si sarebbe opposta abbastanza allo stupro.

Ancora e sempre la donna stuprata, violata, uccisa si deve giustificare, deve rendere conto del suo comportamento.

50 anni di lotta delle donne perché venga riconosciuta l’inviolabilità del corpo; perché violare il corpo sia considerato reato contro la persona e non contro la morale; perché l’uccisione di una donna per mano del proprio partner o di chi dice di amarla fino alla morte sia riconosciuto non un omicidio ma un femminicidio, ovvero una donna uccisa per mano dell’uomo all’interno di una relazione intima o meno.

50 anni di lotta per vedersi catapultate indietro di anni, da una sentenza.

22  luglio 2024 – La Cassazione annulla con rinvio l’ergastolo ad Antonio De Pace, l’assassino di Lorena Quaranta, uccisa per colpa del Covid. L’assassino era stressato dalla pandemia questo il motivo dato dalla sentenza. La Corte di Cassazione afferma che la sentenza d’Appello non ha motivato sufficientemente sulle attenuanti generiche richieste a seguito delle argomentazioni presentate dalla difesa.

Ci risiamo con la completa disattenzione e la mancanza di sensibilità nei confronti di chi ha subito, di chi è stata strappata alla vita. 

Durante la pandemia le donne hanno pagato un prezzo molto alto in termini di violenza subita in ambito familiare e interpersonale, con la difficoltà a chiedere e a ricevere aiuto. Questa sentenza sembra affermare che la violenza in quel periodo fosse una “normalità”, quindi “non sanzionabile”.

Non ci sono “periodi”, “stati emotivi” che possano giustificare, normalizzare la violenza. È sempre un esercizio di potere agito dall’uomo sulla donna e che, in caso dell’uccisione, arriva alle estreme conseguenze.

Le sentenze contribuiscono a costruire cultura. Si avverte ancora una profonda incomprensione di che cosa sia la violenza maschile alle donne, anche secondo la Convenzione di Istanbul; la motivazione delle attenuanti da Covid per la morte di una donna per mano maschile è un pretesto sconcertante.

 

Associazione Erinna

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